Abbiamo già trattato in passato della circolare n. 38138 del Viminale del 18 novembre 2024, che imponeva ai gestori di bed and breakfast e locazioni turistiche brevi l’obbligo di identificare di persona ogni ospita
Lo scorso 27 maggio il Tar del Lazio con la sentenza n. 10210/2025, la ha annullata e grazie a questa decisione il settore extra-alberghiero può tornare ad utilizzare procedure di self check in e identificazione da remoto, restando però vincolato agli obblighi di legge e ai regolamenti locali eventualmente più restrittivi.
Da anni la normativa italiana impone a chi ospita turisti (alberghi, B&B, case vacanza, affitti brevi) due obblighi essenziali:
1. Richiedere un documento valido all’arrivo dell’ospite. L’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), modificato dal D.L. 201/2011, permette di dare alloggio solo a persone munite di documento d’identità o passaporto.
2. Comunicare i dati alla Questura entro 24 ore (entro 6 ore per soggiorni di durata inferiore a un giorno), tramite strumenti telematici. Non c’è più, dal 2011, l’obbligo della scheda cartacea firmata dall’ospite: la procedura si svolge esclusivamente tramite il portale Alloggiati Web.
Importante sottolineare che la norma non prevede l’obbligo di identificazione in presenza, né esclude il ricorso a tecnologie di identificazione da remoto (foto, video identificazione, futura identità digitale europea prevista dal regolamento UE 2024/1183).
Nel novembre 2024 il Dipartimento di Pubblica Sicurezza aveva imposto, tramite la circolare poi annullata, il divieto di utilizzo di key box, lucchetti elettronici e serrature smart e l’obbligo per i gestori di verificare di persona i documenti degli ospiti, giustificando il provvedimento con esigenze di sicurezza legate al Giubileo 2025 e alla diffusione delle locazioni brevi.
La misura aveva incontrato forti proteste, soprattutto tra chi gestisce alloggi da remoto o utilizza sistemi automatizzati, tanto da portare la Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera (FARE) a ricorrere al Tar.
Il TAR ha annullato la circolare per tre motivazioni principali:
• Contrasto con la legge: L’identificazione in presenza non è richiesta dalla normativa nazionale. L’art. 109 TULPS prevede solo la verifica della validità del documento e la comunicazione telematica alla Questura.
• Misura inefficace: I giudici hanno osservato che la verifica in presenza non garantisce maggiore sicurezza, in quanto il controllo dell’identità può avvenire anche in maniera sicura e tracciabile da remoto (ad esempio foto, video o identità digitale).
• Mancanza di motivazioni concrete: La circolare si fondava su motivazioni generiche (Giubileo, incremento degli affitti brevi, sicurezza internazionale), senza dati né analisi tecniche puntuali.
Il Tar ha inoltre ribadito che solo la legge, e non una circolare, può imporre nuovi obblighi di questo tipo e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali.
La decisione ha suscitato reazioni divise: per gli operatori del settore extra-alberghiero si tratta di una “liberazione”, mentre alcune associazioni di albergatori e sindacati di Polizia temono un indebolimento dell’attività di controllo, sottolineando la disparità tra gli obblighi previsti per gli hotel e quelli per i locatori turistici.
Le amministrazioni comunali, come Firenze e Bari in primis, hanno subito precisato che i loro regolamenti locali restano pienamente validi: nelle aree UNESCO e nei centri storici, per esempio, permangono divieti sull’uso di key box e forti limiti agli affitti brevi.
• Ritorno al check-in in remoto: Dal 27 maggio 2025, dopo la sentenza, il self check-in (tramite key box, smart lock, foto o video) torna legittimo a livello nazionale. I gestori possono identificare gli ospiti anche da remoto, ma devono comunque garantire la tracciabilità e la certezza dell’identità.
• Obblighi confermati: Resta l’obbligo di verificare il documento d’identità (anche da remoto) e di inviare i dati all’Autorità di Pubblica Sicurezza tramite il portale Alloggiati Web entro i termini di legge.
• Attenzione ai regolamenti locali: Le norme più restrittive stabilite dai comuni o dalle regioni (es. la nuova legge regionale Toscana che prevede limiti agli affitti brevi in alcune aree, vieta key box nel centro di Firenze o introduce autorizzazioni quinquennali) restano valide e devono essere rispettate.
• Scenario in evoluzione: Il Ministero dell’Interno ha già annunciato ricorso al Consiglio di Stato; pertanto, la situazione normativa potrebbe cambiare di nuovo nei prossimi mesi.
Dal 27 maggio 2025, con la sentenza n. 10210/2025, il TAR Lazio ha sancito che le strutture extra-alberghiere possono utilizzare procedure di check-in da remoto, rendendo nuovamente legittimi sistemi automatizzati come key box e smart lock, purché sia sempre garantita la verifica certa dell’identità (anche tramite foto o video). Restano in vigore i regolamenti comunali più restrittivi e l’obbligo di comunicazione dei dati degli ospiti previsto dall’articolo 109 TULPS.
Chi gestisce una struttura ricettiva deve quindi sempre monitorare sia la normativa nazionale sia quella locale per non incorrere in sanzioni.
La questioni quindi si esaurisce qui? Ma per carità...
Perchè far mancare una splendida dose di incertezza a chi conta sugli introiti di un oneroso investimento e a chi cerca una piacevole alternativa all'alloggio in albergo.
Noi, come sempre, vi terremo aggiornati sulle eventuali evoluzioni della storia.
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