Chiama ora

IMU Seconda Casa – Finalmente la sentenza della Consulta

Screenshot-2023-02-16-alle-12.37.01.

La sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale, ha parzialmente rivoluzionato la norma relativa alle doppie residenze e al relativo pagamento dell’imposta IMU (Imposta municipale propria).

Cosa dice la Sentenza

La Consulta ha infatti dichiarato illegittima la norma introdotta dal governo Monti nel 2011 che prevedeva, per le coppie sposate o unite civilmente con residenze in abitazioni differenti nello stesso comune o in comuni diversi, che l’esenzione IMU fosse consentita ad una sola delle due case, ossia quella in cui avesse dimora e residenza il possessore e il suo nucleo familiare, relegando l’altra al ruolo di seconda casa non di residenza e di conseguenza soggetta al pagamento IMU.

La nuova pronuncia della Consulta toglie in sostanza l’automatico assoggettamento ad IMU di uno dei due fabbricati, rendendo possibile l’esenzione per entrambi gli immobili, sia se situati nello stesso comune sia in comuni diversi, purché si verifichi effettivamente per ciascuno di essi la condizione della residenza e dimora abituale di uno dei coniugi.

Altra significativa modifica riguarda il fatto che la residenza degli altri familiari non sia più considerata necessaria al fine del possesso dei requisiti.

Attenzione alle eccezioni

La possibilità di fruire della doppia esenzione va però verificata con molta attenzione e caso per caso.

La Corte Costituzionale ha specificato che la sentenza non determina in alcun modo un’esenzione IMU generalizzata per le “seconde case”, anche nel caso in cui uno dei coniugi abbia trasferito la residenza anagrafica senza però dare dimostrazione di dimorarvi abitualmente.

Chi ha la residenza in un immobile ma non anche la dimora effettiva, continua a dover pagare l’IMU per quell’immobile.

Rimborso a chi ha pagato ingiustamente

Una volta recepita in via definitiva la nuova normativa, sarà dato il via anche al rimborso per le famiglie che hanno già versato le imposte non dovute per gli ultimi cinque anni.

Come funziona e come verificare l’idoneità al rimborso

E’ quindi possibile presentare la domanda per avere il risarcimento delle spese sostenute ingiustamente per i cinque anni successivi al versamento e il calcolo deve essere fatto a partire dall’anno successivo a quello del quale l’imposta era dovuta, ossia ad oggi, per il periodo 2017-2022.

Dovrà essere inoltre esibita anche la dimostrazione che il nucleo familiare usufruisce effettivamente di due Prime Case.

Per farlo le modalità sono due: disporre delle passate bollette delle utenze (luce, acqua, elettricità, gas), che per verificare un uso continuo dell’immobile deve essere regolare nell’arco dei 12 mesi, oppure comprovare la scelta del medico di base nella città (o zona, nel caso in cui entrambi gli immobili si trovino nello stesso Comune) in cui si trova l’abitazione.

Per coloro che invece non hanno mai pagato l’IMU ma rispettano esattamente i requisiti evidenziati dalla Consulta, gli obblighi e le eventuali sanzioni vengono annullati.

Come fare in dettaglio?

Chi si ritenga in regola con le nuove disposizioni, dovrà presentare entro il 30 giugno 2023 la domanda per comunicare il cambio di destinazione dell’immobile e cioè che in base alla sentenza della Consulta si tratti a tutti gli effetti un’abitazione principale.

Alla luce di quanto scritto, sembra evidente come sia necessario corrispondere esattamente ai dettami della sentenza prima di richiedere rimborsi o ritenersi esenti dal pagamento dell’imposta, anche perché presumibilmente i controlli da parte dei vari Comuni (beneficiari di gran parte del pagamento) saranno molto accurati.

I Consulenti EffettoCasa Roma, sono sempre a disposizione dei Clienti per ogni maggiore chiarimentocontattandoci per un appuntamento di persona attraverso il sito www.effettocasaroma.itsu WhatsApp all'infoline 366.22.78.458 o tramite le nostre pagine social, cercando EffettoCasa_Roma su FacebookInstagram e YouTube.

Se ti interessa ricevere settimanalmente le nostre news, diventa un followerdelle pagine social di EffettoCasa_Roma e di CasainTV e lasciaci, se ti fa piacere, un like.  

Scopri anche Tu che Effetto Fa... EffettoCasa!