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Condomino Moroso - Chi paga le spese giudiziarie?

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Gli articoli dedicati alla vita condominiale sono tra i più richiesti dai nostri amici lettori, soprattutto quelli relativi al contenzioso tra condomini.

Abbiamo ad esempio già affrontato negli scorsi mesi il tema delle Conseguenze del mancato pagamento delle spese condominiali e quello relativo ai Debiti Condominiali.

Il tentativo di rientrare del Credito contro i condomini morosi, comporta comunque l’inizio di un iter giudiziario che prevede costi e tempi incerti.

In questi giorni abbiamo ricevuto numerose segnalazioni che ci chiedevano di approfondire un tema molto complesso e certamente tra i più delicati della vita comune in Condominio:

In caso di Contenzioso Giudiziario contro il Moroso, chi paga le spese legali?

La risposta è tutt’altro che scontata, dato che sono numerose le voci di spesa connesse ai vari procedimenti e, come ben sappiamo, i costi di una causa sono fortemente influenzati anche dai tempi di risoluzione della stessa, certamente non quantificabili con esattezza quando si inizia il contenzioso.

Senza contare che l'esito definitivo di ogni causa, anche quella teoricamente più scontata, si consolida esclusivamente con l'ultimo grado di giudizio e quindi sino a quel momento c'è sempre l'incertezza del risultato. 

Ma andiamo per ordine facendoci aiutare anche dalle ottime indicazioni dell’avv. Angelo Greco

Chi paga le spese per le raccomandate con le diffide ai morosi?

Su questo punto la giurisprudenza è stata già molto chiara: le spese postali non possono ricadere solo sui destinatari della raccomandata.

Quindi i costi della diffida, sia quelli attinenti al servizio postale, sia quelli relativi alla parcella dell’avvocato, devono essere imputati al condominio nel suo complesso.

In altri termini, l’amministratore preleverà i soldi dal conto corrente condominiale, facendo gravare l’onere su tutti i condomini – morosi e non – in proporzione ai rispettivi millesimi.

Chi paga le spese legali per il decreto ingiuntivo contro i morosi?

Stesso discorso vale per quanto attiene alle spese legali che il condominio deve sostenere per agire contro i morosi: anche queste devono essere imputate a tutti i condomini, compresi quelli in regola con i pagamenti condominiali.

L’amministratore dunque richiederà una quota per ciascun condomino, in proporzione ai rispettivi millesimi, per coprire:

• i costi vivi della procedura giudiziaria ed esecutiva (contributo unificato, notifica, pignoramento);

• parcella dell’avvocato.

Da notare che è sempre annullabile la delibera che decida, anche se a maggioranza qualificata, di imputare le spese di recupero crediti ai soli condomini morosi.

Ma questi ultimi dovranno contestarla entro i 30 giorni successivi alla stessa delibera, come ogni altra dopotutto, diversamente si consolida e resta valida.

Come recuperare le spese legali contro i morosi?

Per recuperare le spese legali contro i morosi, è necessario attendere l’emissione del decreto ingiuntivo.

In esso, infatti, il giudice condanna il debitore a versare non solo gli oneri non corrisposti secondo il piano di riparto dell’amministratore ma anche le spese legali per la procedura (sia le spese vive che gli onorari del difensore).

Chiaramente, se il debitore non versa tali importi a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e del successivo atto di precetto, bisognerà avviare contro di lui il pignoramento dei beni.

E qui si ripropone la medesima questione: l’anticipo per la parcella dell’avvocato e le spese vive saranno addebitate a tutti i condomini (morosi e non) secondo i rispettivi millesimi, salvo poi recuperare tali importi una volta raggiunto l’obiettivo dell’esecuzione forzata.

Chi paga le spese legali se un condomino contesta la delibera?

Potrebbe avvenire che il condomino moroso contesti la delibera dell’assemblea con cui sono state ripartite le quote condominiali.

A questo punto si pone il problema di stabilire chi debba versare le spese legali per la causa.

In generale, se si presenta una causa del condominio contro uno o più condomini, le spese legali sostenute dal primo, compresi gli onorari degli avvocati e i costi per l’organismo di mediazione, sono a carico di tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà.

Tuttavia, il condomino che ha avviato una causa contro il condominio, non partecipa a tali spese.

Questo perché, secondo la giurisprudenza prevalente, si crea una separazione tra il condominio e i condomini ricorrenti.

Quindi l’onorario dell’avvocato che difende il condominio nel giudizio di opposizione alla delibera assembleare o di opposizione al decreto ingiuntivo, è a carico di tutti i condomini con esclusione della controparte (ossia il condomino opponente).

E se il condomino ricorrente vince la causa?

Il condominio sarà tenuto a pagare le spese legali a favore del condomino secondo quanto stabilito dal giudice nella sentenza di condanna.

In caso di sconfitta del condomino, sarà questo a dover rimborsare al condominio le spese legali, a meno che il giudice non disponga diversamente.

E' possibile sottrarsi alla causa?

I condomini che fossero contrari alla causa (a iniziarla o a difendersi) possono esercitare il “dissenso alle liti” previsto dall’art. 1132 del Codice Civile.

Questo permette al condomino che si autoesclude dal contenzioso, di evitare di rimborsare alla controparte la propria quota delle spese legali in caso di sconfitta del condominio.

In pratica, se il giudice rigetta la difesa del condominio e lo condanna a rimborsare all’avversario le spese legali, i condomini che hanno esercitato il dissenso alle liti potranno evitare di partecipare a tale spesa; dovranno però pagare in quota parte l’avvocato che ha difeso il condominio.

È necessario notificare una dichiarazione di dissenso entro 30 giorni dalla conoscenza della deliberazione assembleare.

Infine, le spese per la consulenza legale fornita dall’avvocato incaricato dal condominio sono generalmente a carico di tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà.

Questa responsabilità economica non è influenzata dal dissenso alle liti.

Come sempre l’argomento è molto complesso e non esauribile in un singolo articolo e i Consulenti EffettoCasa Roma, sono sempre a disposizione dei Clienti per ogni maggiore chiarimento, contattandoci per un appuntamento di persona attraverso il sito www.effettocasa.itsu WhatsApp all'infoline 366.22.78.458 o tramite le nostre pagine socialcercando EffettoCasa_Roma su FacebookInstagram e YouTube.

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