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Successioni e donazioni: le Vere Informazioni per il 2026

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Facciamo chiarezza sulla riforma del D.Lgs. 139/2024 e sugli errori che circolano online

Nelle ultime settimane stanno circolando sui social network, su blog e persino in alcuni articoli divulgativi professionali, informazioni inesatte sulla riforma dell'imposta di successione e donazione introdotta dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139.

In particolare, si legge spesso che:

• la riforma sarebbe "operativa dal 2026";

• l'autoliquidazione partirebbe dal 2026;

• il coacervo sarebbe "abolito definitivamente" dal 2026;

• esisterebbe una franchigia automatica da 2 milioni di euro.

Queste affermazioni oggi sono giuridicamente errate.

L'articolo odierno, curato come sempre dall'Ufficio Studi EffettoCasa (USEC), nasce proprio dalle numerose richieste di chiarimenti nel merito da parte di Clienti e Lettori, per correggere queste semplificazioni fuorvianti e fornire una lettura aggiornata basata, come sempre, solo sulle fonti ufficiali, in questo caso l'Agenzia delle Entrate.

Il dato normativo certo: cosa dice davvero il D.Lgs. 139/2024

Il D.Lgs. 139/2024:

• è entrato in vigore il 3 ottobre 2024;

• ha modificato in modo strutturale il Testo Unico Successioni e Donazioni (D.Lgs. 346/1990);

• ha inciso sia sulla disciplina sostanziale sia su quella procedurale.

La vera svolta, però, non è nel testo del decreto preso isolatamente, ma nella prassi attuativa del 2025, che ha chiarito definitivamente tempi e modalità di applicazione.

Autoliquidazione: non dal 2026, ma dal 1° gennaio 2025

Uno degli errori più diffusi riguarda la decorrenza dell'autoliquidazione dell'imposta di successione.

La realtà è questa:

per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025

• non è più l'Agenzia delle Entrate a liquidare l'imposta con avviso

• sono gli eredi a dover autoliquidare e versare l'imposta.

Questo è stato chiarito in modo inequivocabile da:

• Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2025 (nuovo modello di dichiarazione);

• Risoluzione AE n. 2/2025 (istituzione dei codici tributo);

• Circolare AE n. 3/E del 16 aprile 2025;

• Comunicato stampa AE del 17 aprile 2025.

Parlare oggi di "autoliquidazione dal 2026" significa quindi ignorare fonti ufficiali già operative.

Termini e modalità di versamento

Il versamento dell'imposta autoliquidata deve avvenire entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (che è di 12 mesi dall'apertura della successione). In pratica, circa 15 mesi dal decesso.

Codici tributo:

• 1539 - "Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione";

• 1635 - "Successioni - Imposta sulle successioni - interessi pagamento rateale".

Rateizzazione: è prevista la possibilità di rateizzare l'importo:

- acconto minimo del 20%;

- fino a 8 rate trimestrali per importi fino a 20.000 euro;

- fino a 12 rate trimestrali per importi superiori a 20.000 euro.

Controllo successivo: l'Agenzia delle Entrate conserva il potere di controllo. Qualora rilevi una maggiore imposta dovuta, può notificare un avviso di liquidazione entro 2 anni dalla presentazione della dichiarazione.

Il falso "periodo transitorio fino al 2025"

Altro errore ricorrente è l'idea di un lungo periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025. In realtà:

• il vero periodo transitorio andava dal 3 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024;

dal 1° gennaio 2025 la riforma è pienamente operativa, inclusa l'autoliquidazione.

Il 2025 non è un anno "di passaggio", ma il primo anno di applicazione effettiva del nuovo sistema.

Coacervo: attenzione, ne esistono due

Altro punto su cui si fa grande confusione è il concetto di coacervo.

Per massima chiarezza specifichiamo che per "Coacervo" si intende in pratica la sommatoria dei valori economici derivanti dalle singole voci, che riducono lo sconto fiscale disponibile per i trasferimenti successivi.

È fondamentale distinguere tra due istituti diversi:

Coacervo successorio - ABOLITO

Art. 8, comma 4, TUS - abrogato dal 1° gennaio 2025.

Le donazioni effettuate in vita quindi non rilevano più ai fini del calcolo dell'imposta di successione. La franchigia si applica esclusivamente al valore dei beni caduti in successione, senza che rilevi il valore delle donazioni anteriormente ricevute dal medesimo beneficiario.

Coacervo donativo - ANCORA IN VIGORE

Art. 57, TUS - modificato ma non abrogato.

Se uno stesso soggetto riceve più donazioni dallo stesso donante, queste continuano a cumularsi tra loro ai fini dell'erosione della franchigia sull'imposta di donazione.

Esclusioni dal coacervo donativo: sono escluse dal cumulo:

- le donazioni effettuate nel periodo 25 ottobre 2001 - 28 novembre 2006 (periodo di soppressione dell'imposta);

- le donazioni esenti ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, TUS (aziende, partecipazioni a discendenti/coniuge con vincolo quinquennale);

- le donazioni registrate gratuitamente o con imposta fissa.

Alla luce di tutto quanto dettagliato, dire che "il coacervo è stato abolito" senza distinguere tra i due istituti è tecnicamente sbagliato.

Il mito dei "2 milioni esenti": quando è vero e quando no

Sui social si legge spesso: "Ora si possono trasferire 2 milioni di euro senza pagare imposte". Questa affermazione è fuorviante.

La regola corretta è la seguente:

- 1.000.000 euro di franchigia sulle donazioni;

- 1.000.000 euro di franchigia sulla successione;

presupposti distinti, senza coacervo successorio.

Esempio corretto:

- Donazione unica al figlio: 900.000 euro - in franchigia

- Eredità successiva: 900.000 euro - in franchigia

- Imposta complessiva: zero

Ma attenzione: se le donazioni sono più di una, il coacervo donativo continua a operare.

La franchigia sulle donazioni può quindi consumarsi prima dell'apertura della successione.

Perché fare chiarezza è essenziale

La riforma del D.Lgs. 139/2024 è una delle più significative degli ultimi decenni in materia di tributi indiretti. Tuttavia, la sua comunicazione è stata spesso approssimativa, generando aspettative errate o ritardi nella pianificazione.

Chi opera nel settore immobiliare e nella consulenza patrimoniale deve conoscere ciò che è già in vigore dal 2025, non ciò che qualcuno ipotizza sia una novità di quest'anno.

Conclusione

La riforma non va né demonizzata né mitizzata ma esattamente compresa e correttamente spiegata.

Chi oggi pianifica successioni, donazioni o trasferimenti immobiliari deve sapere che:

- il nuovo sistema è già operativo da più di un anno;

- l'autoliquidazione è una responsabilità diretta del contribuente;

- la pianificazione patrimoniale richiede competenze tecniche, non slogan social che possono indurre ad errori anche molto costosi.

Avere le Corrette Informazioni, questo è oggi il vero vantaggio competitivo.

I Consulenti EffettoCasa sono sempre disponibili per informazioni e appuntamenti:

Sito Web: www.effettocasa.it

E-mail: info@effettocasaroma.it

Infoline: 366.22.78.458

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