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Nuovo APE dal 3 giugno 2026: cosa è cambiato davvero (e cosa no)

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La tua casa potrebbe cambiare classe energetica senza che tu abbia fatto alcun lavoro. Ecco cosa è davvero entrato in vigore, cosa no, e cosa conviene fare — senza allarmismi.

L'USEC — Ufficio Studi e Analisi Immobiliari, segue da oltre due anni l'evoluzione delle norme europee e italiane sull'efficienza energetica degli edifici, con gli articoli di questa sezione NEWS, con i Quaderni USEC e con il White Paper «Il Grande Disallineamento Immobiliare».

Questo articolo sintetizza il Quaderno USEC N.27 (giugno 2026), interamente dedicato al nuovo APE, con un obiettivo preciso: separare le notizie vere da quelle imprecise che stanno circolando in queste settimane.

«DAL 29 MAGGIO C'È IL NUOVO APE EUROPEO»: NON È COSÌ!

Molte testate, anche specializzate, hanno annunciato che dal 29 maggio 2026 è entrato in vigore il «nuovo APE europeo» — la scala unica A–G, le classi A0 e A+, i nuovi indicatori in prima pagina.

La data è vera, ma non significa quello che sembra: il 29 maggio era la scadenza entro cui l'Italia avrebbe dovuto recepire la Direttiva (UE) 2024/1275 (la «Direttiva Case Green»). L'Italia non l'ha recepita.

DATO VERIFICATO: al giugno 2026 il decreto legislativo di recepimento non è stato emanato, il Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici non è stato presentato e gli emendamenti per inserire la delega nella Legge di Delegazione europea 2025 sono stati respinti sia alla Camera sia al Senato. La Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione verso l'Italia nel marzo 2026.

Risultato pratico: il modello dell'APE italiano non è cambiato. In compravendite e locazioni si continua a usare l'APE che conosciamo (D.M. 26 giugno 2015, scala A4–G), e il nuovo modello europeo diventerà operativo solo quando il legislatore italiano avrà emanato il decreto di recepimento.

COSA È CAMBIATO DAVVERO IL 3 GIUGNO 2026

Quello che è entrato in vigore il 3 giugno 2026 è il D.M. MASE 28 ottobre 2025 (il «Decreto Requisiti Minimi 2025», pubblicato in G.U. n. 283 del 5 dicembre 2025). Non cambia l'aspetto dell'APE: cambia il motore di calcolo della prestazione energetica. Le novità principali:

► Ponti termici calcolati puntualmente: le dispersioni di balconi, spigoli e attacchi delle finestre non si stimano più con una maggiorazione forfettaria ma si calcolano una per una. Penalizza soprattutto gli edifici anni '60-'80 con balconi profondi e forme articolate.

► Teleriscaldamento più severo: i fattori di efficienza si calcolano con un metodo più aderente al comportamento reale della rete, in genere più severo dei valori convenzionali usati finora.

► Fattori di conversione aggiornati: cambiano i coefficienti con cui gas, elettricità e altri vettori si traducono in energia primaria.

► Perimetro più ampio: il decreto include verifiche più stringenti per le ristrutturazioni e, tra l'altro, l'integrazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

La conseguenza che riguarda tutti i proprietari è una sola: lo stesso immobile, certificato prima e dopo il 3 giugno, può risultare in una classe diversa senza che sia stato fatto alcun intervento. Non è cambiata la casa: è cambiato il metro di misura.

TRE DATE DA NON CONFONDERE

► 29 maggio 2026: scadenza UE per il recepimento della Direttiva Case Green. Non rispettata dall'Italia: il «nuovo APE europeo» non è operativo.

► 3 giugno 2026: in vigore il nuovo motore di calcolo (D.M. MASE 28/10/2025). Stesso modello di APE, numeri e classi potenzialmente diversi.

► 2028-2030: obbligo di riportare nell'APE l'impronta climatica del ciclo di vita (GWP), ma solo per i nuovi edifici: dal 2028 sopra i 1.000 m², dal 2030 per tutti i nuovi.

LA MIA CASA SCENDERÀ DI CLASSE?

Può succedere, e il rischio non è uguale per tutti. Il nuovo calcolo penalizza in proporzione gli immobili con geometrie articolate (balconi profondi, terrazzi aggettanti, forme a L o a U), le villette e i piccoli condomini con molta superficie disperdente, e gli edifici con teleriscaldamento storico o gasolio. Sui condomini recenti, ben isolati e con impianti efficienti, l'effetto è minore.

Il Quaderno USEC N.27 lo quantifica con tre esempi tipici: a Roma, un appartamento anni '70 con balcone su due lati oggi in classe E ha alta probabilità di scivolare in F; a Milano, un anni '60 semicentrale in classe D rischia il passaggio in E, e la sola differenza di sconto mediano fra le due classi pesa circa 1.000 euro in più sul rogito di un 70 m²; a Napoli, un anni '80 con balcone perimetrale in classe E ha un declassamento a F molto verosimile.

In tutti e tre i casi l'immobile non è cambiato: è il metro di misura che è diventato più severo. Chi non lo sa, scopre la differenza al rogito; chi lo sa, la usa per impostare prezzo e tempi giusti fin dal primo giorno.

L'APE CHE HAI GIÀ IN MANO RESTA VALIDO?

Punto fondamentale, da ripetere chiaramente: gli APE già rilasciati conservano la loro validità di dieci anni dalla data di rilascio (D.Lgs. 192/2005, art. 6), a condizione che siano rispettati i controlli e la manutenzione dell'impianto termico. Chi ha un APE del 2023 lo userà fino al 2033.

L'APE va rifatto solo in 3 casi:

► Interventi che modificano la prestazione: nuova caldaia, cappotto, infissi, fotovoltaico. L'APE precedente non corrisponde più allo stato reale dell'immobile.

► Vendita o nuova locazione con APE scaduto: al momento dell'atto serve un APE in corso di validità.

► Ristrutturazione importante: l'APE post-intervento si redige con il nuovo motore di calcolo.

ATTENZIONE: non conviene rifare l'APE «al volo» solo per anticipare o inseguire il 3 giugno: un APE rilasciato prima e uno rilasciato dopo valgono entrambi dieci anni, e il notaio non li discrimina. Se il tuo immobile è in classe E o F e pensi di vendere, la mossa giusta è chiedere prima al tecnico certificatore una simulazione con il nuovo motore di calcolo: ti dirà se rischi il declassamento e quale intervento minimo lo evita.

L'IMPATTO SUL VALORE: I DATI USEC

Il mercato prezza già oggi la classe energetica. Il database USEC su 26.478 transazioni MLS Listing+ FRIMM 2022-2025 documenta un premium di prezzo fra classe A e classe G che varia molto per città: +17,4% a Milano, +29,8% a Roma, +14,7% a Napoli, +73,5% a Torino, +89,3% a Palermo (fonte: White Paper USEC «Il Grande Disallineamento», febbraio 2026).

E c'è un dato controintuitivo, il «brown discount» delle classi intermedie: nel campione USEC solo le classi A e B spuntano un premio rispetto alla G, mentre C, D, E ed F sono prezzate addirittura sotto. Il mercato non prezza la classe in sé: prezza il costo futuro di riqualificazione e l'incertezza. Il nuovo motore di calcolo, declassando una parte delle attuali D ed E, aumenta proprio la quota di queste «intermedie incerte».

SE VENDI: TRE MOSSE CONCRETE

► Verifica subito il tuo APE: data di rilascio, classe, eventuali lavori fatti dopo e mai registrati. Le incoerenze emergono al rogito.

► Allega all'annuncio un preventivo di riqualificazione firmato da una ditta qualificata: mostra all'acquirente quanto costa salire di classe e disinnesca le offerte aggressive basate sull'incertezza.

► Calibra il prezzo sui dati della tua città, non sull'aspettativa: lo sconto mediano in trattativa è 5,98% a livello nazionale, ma va dal 3,05% di Milano al 9,33% di Palermo (dati USEC). E considera il costo del tempo: un immobile invenduto costa fra 400 e 700 euro al mese.

SE COMPRI: COSA GUARDARE?

► Chiedi sempre la data di rilascio dell'APE: da giugno 2026 serve a capire se la classe è stata calcolata con il vecchio o con il nuovo motore. Sullo stesso edificio può fare la differenza.

► Tratta il costo di riqualificazione come un debito implicito: USEC stima fra 10.000 e 50.000 euro portare un appartamento di 80-100 m² al primo target europeo, secondo la profondità dell'intervento.

► Valuta il mutuo green: secondo CRIF/FABI 2025 il differenziale di tasso rispetto a un mutuo standard è di 20-50 punti base. Su 150.000 euro a 25 anni significa un risparmio cumulato fra 4.800 e 11.800 euro.

► Gli incentivi ci sono: il Conto Termico 3.0 (D.M. MASE 7/8/2025) finanzia la riqualificazione fino al 65% per i privati, con rimborso diretto sul conto corrente per importi fino a 15.000 euro.

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Dal 3 giugno 2026 sono obbligato a rifare l'APE?

No. Quello che hai resta valido dieci anni dalla data di rilascio. L'obbligo nasce solo se vendi, affitti, ristrutturi in modo rilevante o sostituisci l'impianto.

Il nuovo motore di calcolo mi impone lavori obbligatori?

No. Né la Direttiva europea (non recepita) né il D.M. 28/10/2025 impongono ai singoli proprietari l'obbligo di ristrutturare. Gli obiettivi della Direttiva riguardano gli Stati, sul patrimonio edilizio aggregato.

Cambierà il valore della mia casa dal 3 giugno?

Non automaticamente. La classe energetica pesa nel momento della trattativa. Se non vendi, l'effetto resta latente; se vendi, conviene impostare il prezzo sapendo che lo strumento di misura è cambiato.

Mi conveniva rifare l'APE prima del 3 giugno per «bloccare» la classe?

No: non c'è alcun vantaggio formale. Un APE rilasciato il 2 giugno e uno rilasciato il 4 giugno valgono entrambi dieci anni. Se il tuo APE è recente e aderente allo stato dell'immobile, non c'è ragione tecnica di rifarlo.

CONCLUSIONE: È CAMBIATO IL METODO, NON LA TUA CASA

Il 3 giugno 2026 non è entrato in vigore il nuovo APE europeo: è entrato in vigore il nuovo modo di misurare la prestazione energetica. La differenza è tutta qui — e su una compravendita può valere migliaia di euro. Il panico non è mai una buona consulenza immobiliare: quello che serve è informazione precisa, dati verificati e un professionista che conosca il mercato locale.

VUOI SAPERE QUANTO PESA LA CLASSE ENERGETICA SULLA TUA CASA?

Non affidarti alle stime automatiche online: non conoscono il tuo immobile e non sanno quantificare l'impatto energetico sul valore reale. Con il REport VIP di USEC/EffettoCasa ottieni il valore di mercato nello stato attuale con l'impatto energetico già incorporato, lo scenario post-efficientamento con l'analisi costo/beneficio, e la strategia di prezzo ottimale per vendere senza svendere.

I Consulenti EffettoCasa sono sempre disponibili per informazioni e appuntamenti:

Sito Web: www.effettocasa.it

E-mail: info@effettocasaroma.it

Infoline: 366.22.78.458

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