Chiama ora

Zona ROSSA - Si può Vendere e Visitare gli Immobili?

Schermata-2021-03-14-alle-18.27.41.

Cari Clienti,

in relazione alle delibere del Cdm con il decreto legge che definisce le nuove misure anti Covid, che da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile pongono Roma ed il Lazio in Zona ROSSA, di seguito rispondiamo alle numerose domande che ci sono state poste in merito alla possibilità di continuare le nostre attività al servizio di acquirenti, venditori e affittuari, con le indicazioni UFFICIALI rilasciate dalle nostre associazioni di categoria.

Ricordiamo comunque che EffettoCasa Roma (www.effettocasaroma.it) già dal mese di settembre 2020, mette a disposizione dei propri Clienti il Sistema EffettoCasa Media Division (i canali EffettoCasa TV e CasainTV su YouTube, Realtà Virtuale Matterport e le pagine EffettoCasa Roma e CasainTV su Facebook), che consente di effettuare le Visite VIRTUALI di molti immobili con un Consulente dedicato a Vostra disposizione per ogni informazione e dettaglio, chiamando le Infoline 366.22.78.458 e 06.7108236.

Quesito n.1

Le Agenzie Immobiliari possono rimanere aperte qualunque sia il “colore” della Provincia o Regione? 

Risposta:

Si. Indipendentemente dal “colore” (rosso, arancione, arancione scuro, giallo e bianco) della Provincia o Regione, l’esercizio dell’attività di agente immobiliare è consentita. Si precisa che questa attività non è considerata “commercio al dettaglio”. Ecco il motivo per cui non è presente nell’allegato 23 (attività commerciali al dettaglio consentite della zona rossa) dell’ultimo DPCM. Pertanto le Agenzie Immobiliari possono operare ovviamente nel rispetto di tutte le misure precauzionali di sicurezza e i protocolli anti-contagio oramai noti e rispettando il “coprifuoco” previsto dalle 22.00 alle 5.00 (eccetto che per le zone “bianche” dove non sussiste il “coprifuoco”).

Quesito n. 2

Gli agenti immobiliari possono ricevere Clienti in Agenzia qualunque sia il “colore” della Provincia o Regione in cui operano?

Risposta:

Si, è possibile ricevere Clienti in Agenzia qualunque sia il colore della zona in cui si opera ferme restando le successive precisazioni lato Cliente. In ogni caso è consigliato ridurre al minimo i contatti in presenza attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali e ricevere il Cliente preferibilmente su appuntamento di modo da evitare eventuali assembramenti.

Quesito n.3

Gli agenti immobiliari possono fare sopralluoghi o visite presso tutte le tipologie di immobili (abitazioni, uffici, negozi, capannoni ecc..) anche se abitati o, in generale, occupati indipendentemente dal “colore” della zona in cui operano? E se l’immobile è fuori Regione?

Risposta:

Si, è consentito agli agenti immobiliari fare sopralluoghi o visite presso tutte le tipologie di immobili anche se abitati o, in generale, occupati qualunque sia la zona in cui operano ed anche se gli immobili da visitare sono fuori Regione con queste specifiche:

• osservare il massimo rispetto di tutte le misure precauzionali di sicurezza

• gli immobili, preferibilmente, devono essere non abitati o non occupati anche solo momentaneamente (per il tempo del sopralluogo o visita)

• è necessario avere con sè l’autocertificazione debitamente compilata e firmata indicando come giustificazione dello spostamento “motivi di lavoro” nelle zone rosse, nelle zone arancioni e arancioni scure se l’immobile è ubicato in un Comune diverso da quello dove si ha l’Agenzia e, in ultimo, se l’immobile è ubicato fuori Regione.

Quesito n.4 

Il Cliente può venire in Agenzia indipendentemente dal colore della zona? E può spostarsi per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto? E se l’Agenzia e/o l’immobile da visitare sono ubicati fuori Regione?

Risposta:  

Si, è consentito al Cliente di venire in Agenzia e di spostarsi per visionare immobili da acquistare o locare a tali condizioni:

• deve essere assicurato il massimo rispetto di tutte le misure precauzionali di sicurezza

• lo spostamento per recarsi in Agenzia deve avvenire preferibilmente previo appuntamento

• gli immobili da visitare, preferibilmente, devono essere non abitati o non occupati anche solo momentaneamente (per il tempo del sopralluogo o visita)

• nelle zone rosse, nelle zone arancioni e arancioni scure se l’Agenzia e/o l’immobile sono ubicati in un Comune diverso da quello dove il Cliente vive, e nell’ipotesi che l’Agenzia e/o l’immobile da visitare siano ubicati fuori Regione, è necessario che il Cliente abbia con sè l’autocertificazione debitamente compilata e firmata indicando come giustificazione dello spostamento i “motivi di necessità” che solo ed esclusivamente il Cliente, e non l’agente immobiliare, può valutare e ritenere realmente esistenti, assumendosene la conseguente responsabilità, indipendentemente che si tratti di un acquisto prima o seconda casa o di un immobile non residenziale (ufficio, negozio ecc..) oppure che si tratti dell’affitto dell’abitazione principale o di altra tipologia di affitto residenziale, di locazioni commerciali/direzionali o di locazioni turistiche.

Quesito n.5

È possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto?

Risposta:

. È permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare. Tuttavia, le visite degli agenti immobiliari con i Clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate.

Quesito n.6

Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da qualcun altro?

Risposta:

Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autodichiarazione e, ove l’agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).

Quesito n.7

Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?

Risposta:

La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Quesito n.8

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?

Risposta:

Si, deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. Si ricorda poi che, ai sensi del Dpcm, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Quesito n.9

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

Risposta:

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro o a svolgere attività che comportino necessità o urgenza, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Scarica direttamente l'autodichiarazione dal sito del Ministero degli Interni (clicca qui)