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Mutui giovani prima casa, richieste al via dal 24 giugno

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Le domande per ottenere la garanzia dello Stato all’80% della quota capitale del mutuo per la prima casa, vanno presentate dal 24 giugno (trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto Sostegni bis), fino al 30 giugno del 2022.

È quanto prevede il DL 73/2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale di martedì 25 maggio.

Possono fare richiesta i giovani che non hanno compiuto 36 anni e hanno un Isee inferiore a € 40.000 annui.

Un sostegno per i giovani under 36

La misura ha l’obiettivo di sostenere i giovani under 36, contrariamente alla precedente versione in cui il target di riferimento erano gli under 35. 

Cosa cambia ora?

In primo luogo, come si è detto, viene esteso l’accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa anche ai giovani di età inferiore ai 36 anni.

In seconda battuta, con il decreto Sostegni bis, si prevede che per le richiestela percentuale di copertura della garanzia del Fondo arrivi fino alla misura massima dell'80% della quota capitale.

Agevolazioni sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali

Sebbene si sia ancora in attesa della risposta definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli proposti, le agevolazioni previste per chi compra da un privato, consistono nell’esenzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Non rientrerebbero nell’agevolazione, l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, per un totale di € 320, che resterebbero quindi da pagare.

Per chi acquista invece da un’impresa di costruzioni e quindi nelle compravendite soggette ad IVA, l’agevolazione consiste nell’esenzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale; resterebbero anche in questo caso, l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi catastali per un totale di € 320.

Quali condizioni devono essere rispettate?

Per beneficiare dell’agevolazione occorre:

• non possedere altri immobili, ovunque siano situati;

• l’abitazione non deve essere di lusso, ossia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

• se si è titolari, anche per quote, di una abitazione nello stesso Comune di quella da acquistare, questa andrà ceduta entro 1 anno dal rogito. Bisogna quindi spostare la propria residenza entro 18 mesi dal rogito nel Comune ove si trova l’immobile da acquistare;

• ISEE inferiore a 40.000 euro.

L’agevolazione dovrebbe trovare applicazione anche all’acquisto compiuto da due persone comprese in due diversi ISEE i quali siano ciascuno di importo inferiore a 40.000 euro, ma insieme di importo superiore;

• se uno degli acquirenti ha i requisiti e altro acquirente ne è invece privo, il beneficio si applica alla sola parte di valore imponibile riferibile all’acquirente dotato dei requisiti richiesti;

• occorre non avere ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato.

EffettoCasa Roma (www.effettocasaroma.it) continuerà a seguire questo importate tema e aggiornerà tempestivamente i suoi Clienti nel merito delle nuove informazioni. 

I nostri Consulenti sono sempre a disposizione per poter sviluppare al meglio ogni attività.

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