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Precisazioni Definitive sul Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa

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Tanto si è scritto e tante inesattezze sono state dette in merito al Fondo di Garanzia per i Mutui prima Casa.

Come EffettoCasa Roma (www.effettocasaroma.it), abbiamo ritenuto necessario ricorrere direttamente alle fonti (come facciamo sempre) per chiarire con esattezza le opportunità ed i limiti di questa procedura, che potrebbe essere di reale sostegno a tante famiglie ed a tantissimi giovani.

Il Fondo di garanzia per la prima casa (c.d. Fondo prima casa), è stato originariamente istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48 lett. c).

Il Fondo, è stato recentemente rifinanziato con il “Decreto Sostegni-bis” (DL. 25 maggio 2021, n.73, art. 64).

A CHI È RIVOLTO IL FONDO

E’ rivolto a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero) salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro. Il fondo prevede una garanzia pubblica del 50% (con controgaranzia dello Stato).

Il requisito dell'impossidenza di altri immobili, dichiarato al momento della presentazione della domanda di acceso al Fondo, è tassativo ed inderogabile.

In caso di richiesta della garanzia del Fondo, parte mutuataria e parte datrice di ipoteca devono sempre coincidere con i richiedenti l’accesso al Fondo poiché, come previsto dalla vigente normativa, non è possibile l'intervento di ulteriori garanzie (terzo datore di ipoteca) in presenza della garanzia statale.

L’accesso alla garanzia del Fondo al 50%, pertanto, è consentito indipendentemente da composizione familiare ed età.

CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE DA COMPRARE

L’immobile per il quale si chiede il finanziamento, deve essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n.1072.

COSA PREVEDE IL DECRETO SOSTEGNI bis

Con la pubblicazione in Gazzetta Uffciale del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali” (c.d. “Decreto sostegni bis”), sono state emanate nuove importanti disposizioni riguardanti – tra le altre – il Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa.

In particolare, la garanzia concedibile dal fondo è elevata all’80% della quota capitale per tutti coloro che rientrano nelle categorie prioritarie elencate di seguito – con ISEE non superiore ai 40 mila euro annui – e che ottengono un mutuo superiore all’80% rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

Elenco delle categorie prioritarie:

1. Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio da almeno due anni, in cui almeno uno dei richiedenti non abbia compiuto trentasei anni.

2. Famiglia monogenitoriale con figli minori, il mutuo è richiesto da:

- Persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; - Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore

3. Giovani che NON abbiano compiuto 36 anni.

4. Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati.

Inoltre, per tali categorie è previsto un tasso calmierato del finanziamento ovvero che il tasso effettivo globale (TEG) non possa essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle Finanze, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108.

Per coloro che, pur rispettando i requisiti di accesso al Fondo, hanno un ISEE superiore a 40 mila euro annui, la garanzia resta al 50% della quota capitale.

Si fa presente infine, che le domande potranno essere presentate agli istituti di credito aderenti all’iniziativa, a partire dal trentesimo giorno dalla data di emanazione del D.L. n 75 del 25 maggio 2021 e quindi dal 24 giugno 2021.

COME EFFETTUARE LA DOMANDA

La richiesta deve essere inoltrata alle banche o agli intermediari Finanziari aderenti all’iniziativa e non direttamente a Consap.

È sempre facoltà della banca, in base a proprie ed esclusive valutazioni, decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del Fondo.

L’iniziativa del Fondo prevede il rilascio della garanzia statale per il Finanziamento erogato da una banca esclusivamente per l’acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale.

Si precisa pertanto che non è possibile la ristrutturazione senza acquisto.

Le banche si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive – non assicurative – queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.

Per accedere al Fondo con la garanzia dell’80%, la domanda potrà essere presentata ad una delle banche aderenti all’iniziativa a partire dal 30° giorno dall’entrata in vigore del Decreto sostegni bis (come precedentemente riportato) e sino al 30 giugno 2022.

Il modulo di accesso al Fondo prevede tre tipologie di acquisto:

- Acquisto semplice;

- Acquisto con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica;

- Acquisto con accollo da frazionamento (da costruttore).

Al modulo bisogna allegare la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

TEMPI DI RISPOSTA

Consap, entro 20 giorni, comunica alla banca l’ammissione alla garanzia.

La banca, entro 90 giorni, comunica a Consap il perfezionamento del mutuo garantito o la mancata erogazione del mutuo (in tale ultimo caso la garanzia decade).

È sempre possibile chiedere alla banca la documentazione attestante l’avvenuto invio della domanda a Consap.

INFO FONDAMENTALI

In caso di inadempimento del mutuatario (mancato pagamento del finanziamento), il Fondo interviene liquidando alla banca l’importo previsto dalla garanzia, per poi agire nei confronti del mutuatario stesso per il recupero della somma liquidata.

Al mutuatario, pertanto, resta l’obbligo di restituire per intero le somme pagate dal Fondo alla banca, il quale provvede al recupero della somma pagata anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo così come previsto al comma 1 e 2 dell’art.8 del Decreto Interministeriale del 31 luglio 2014

ELENCO BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI ADERENTI ALL'INIZIATIVA 

L’Elenco è disponibile presso i Consulenti EffettoCasa Roma, che sono sempre a disposizione dei Clienti per ogni maggiore chiarimento e per intraprendere le corrette procedure, contattandoci per un appuntamento di persona attraverso il sito  www.effettocasaroma.it, su WhatsApp al numero 366.22.78.458 o tramite le nostre pagine social cercando EffettoCasa_Roma su FacebookInstagram e YouTube.

Ed anche questa settimana ci auguriamo di essere stati di supporto a tutti coloro i quali abbiano necessità di informazioni e precisazioni inerenti il mondo immobiliare e le numerosissime attività connesse.

“Scopri anche Tu che Effetto Fa, EffettoCasa!”