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La donazione di denaro senza l’atto notarile è nulla?

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Bentornati dalle vacanze! 

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In questa occasione affrontiamo nuovamente il tema delicatissimo delle donazioni, analizzando in dettaglio la sentenza 18725/17 della Corte di Cassazione:

“Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto bancario del beneficiante a quello del beneficiario, a mezzo banca, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione diretta, per cui occorre la forma solenne dell’atto pubblico.”

Una sentenza inequivocabile ma vediamo in dettaglio quali sono gli obblighi.

Atto pubblico notarile obbligatorio

La Corte di Cassazione ci dice ora (in realtà ci conferma), che ogni donazione di danaro non di modico valore (peraltro non specificato nel dettaglio), è soggetta necessariamente alla forma dell’atto pubblico notarile.

In sostanza, se volete donare a vostro figlio decine o centinaia di migliaia di Euro, ad es per l’acquisto di una casa, non potrete farlo semplicemente mediante assegni o bonifici.

Dovrete andare da un notaio, stipulare un atto alla presenza dei testimoni e pagare le relative tasse.

La Suprema Corte analizza quindi tutte le ipotesi di donazione indiretta per la quale non è necessaria la forma solenne dell’atto pubblico di fronte al notaio e conclude che  il trasferimento di denaro dal beneficiante al beneficiario, non è affatto una donazione indiretta, bensì una donazione di danaro diretta, il cui titolo causale non può che essere un atto pubblico notarile nella forma più solenne delle donazioni.

Nullità assoluta insanabile e rilevabile d’ufficio

La conseguenza è che una donazione di danaro che sia effettuata senza l’atto notarile è semplicemente nulla, cioè non esiste.

Nella vecchia interpretazione, il trasferimento poteva essere attaccato solo in casi predeterminati, quando, ad esempio, il trasferimento ledeva la quota di legittima di un altro erede.

L’eventuale azione di rivendicazione della legittima, non comportava la restituzione materiale del danaro al beneficiante ma solo la riduzione della donazione e il reintegro delle somme spettanti al legittimario pretermesso.

Trattandosi invece di nullità dell’operazione, chiunque ne abbia interesse e che ne abbia un motivo, può chiedere la restituzione integrale della somma disposta con il mezzo bancario (assegno o bonifici).

E' il caso ad es. di creditori del donante, eventuali eredi anche se non si verifica la lesione di legittima o più semplicemente dello stesso donante che ha cambiato idea.

L’intestazione di immobili ai figli

Da ciò ne conseguono una serie di novità fondamentali.

Ad esempio quando si vuole intestare un immobile ad un figlio, sarà necessario che il genitore esegua direttamente il pagamento nei confronti del venditore, perché altrimenti potrebbe essere difficile individuare il nesso causale del bonifico dal padre al figlio finalizzato all’acquisto di immobile.

E’ quindi da ritenersi prudente costituire in atto anche il donante (genitore), inserendo nel rogito la dichiarazione congiunta di donante e donatario che quella somma bonificata era proprio quella somma da utilizzarsi per l’acquisto dell’immobile, in modo che sia chiaro che si tratta di donazione indiretta.

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