Come ogni anno, puntuale come le tasse verrebbe da dire per stemperare un pò il fastidio, arriva il tempo per il pagamento dell’IMU.
E come ogni anno, vi diamo le informazioni su chi deve pagare o non deve pagare e quali sono le novità rispetto agli anni precedenti.
L'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2025 presenta alcuni cambiamenti significativi che è fondamentale conoscere per evitare sanzioni e per ottimizzare la gestione fiscale del proprio patrimonio immobiliare.
Di seguito, una panoramica dettagliata delle principali informazioni relative all'IMU 2025.
Per l'anno 2025, le scadenze per il pagamento dell'IMU sono le seguenti:
• Acconto: da versare entro lunedì 16 giugno 2025.
• Saldo: da versare entro martedì 16 dicembre 2025
Per l'acconto di giugno, l'importo è pari al 50% dell'imposta calcolata con le aliquote e detrazioni dell'anno precedente.
In sede di saldo, si applicano le aliquote aggiornate per l'anno in corso.
È possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2025
A partire dal 2025, i Comuni sono tenuti a utilizzare il Prospetto Ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU.
Le delibere devono essere caricate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento e saranno pubblicate entro il 28 ottobre.
In caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote base applicate lo scorso anno.
L'IMU è dovuta da:
• Proprietari di immobili (escluse le abitazioni principali non di lusso).
• Titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
• Genitori assegnatari della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.
• Concessionari di aree demaniali.
• Locatari in caso di leasing immobiliare.
Sono esenti le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9) e alcune categorie specifiche di immobili.
Il calcolo dell'IMU si basa su:
1. Rendita catastale: valore attribuito all'immobile, reperibile tramite visura catastale.
2. Rivalutazione della rendita: la rendita catastale va aumentata del 5%.
3. Moltiplicatore: ll risultato viene poi moltiplicato per un coefficiente specifico, detto Moltiplicatore Catastale, che varia in base alla categoria dell'immobile (ad esempio 160 per le abitazioni del gruppo A, escluse le A/10).
4. L'Aliquota Comunale: la seconda variabile chiave è la Tariffa stabilita dal Comune in cui si trova l'immobile. Ogni amministrazione comunale, tramite apposita delibera, definisce le aliquote da applicare alle diverse tipologie di immobili (seconde case, immobili di lusso, terreni, ecc.), rispettando i limiti minimi e massimi fissati dalla normativa nazionale.
Come abbiamo scritto in un precedente articolo, se sono stati eseguiti Inteventi di Riqualificazione Significativi (come quelli legati ai bonus edilizi, a partire dal Superbonus) che hanno alterato la consistenza o le caratteristiche dell'unità immobiliare (ad esempio, l'aggiunta di un vano o la modifica della destinazione d'uso), è obbligatorio presentare una Dichiarazione di Variazione Catastale (DOCFA).
In questo caso, è fondamentale verificare la data esatta da cui la nuova rendita, tipicamente più alta, diventa efficace, poiché essa influenzerà direttamente il calcolo dell'imposta.
Modalità di Pagamento
Il pagamento dell'IMU può essere effettuato tramite:
• Modello F24: utilizzando i codici tributo specifici per ciascuna tipologia di immobile.
• Bollettino postale: disponibile presso gli uffici postali.
È importante verificare le aliquote specifiche del proprio Comune di residenza, consultando il sito istituzionale o il portale del Dipartimento delle Finanze.
In caso di mancato o insufficiente versamento dell'IMU, sono previste sanzioni e interessi.
È possibile regolarizzare la posizione tramite il ravvedimento operoso, che consente di beneficiare di sanzioni ridotte in base al tempo trascorso dalla scadenza.
• Verifica le aliquote: controlla le delibere del tuo Comune per conoscere le aliquote applicabili.
• Utilizza strumenti online: siti come Comune di Roma o Comune di Milano sono ben organizzati, ma in genere quasi tutti i comuni italiani offrono calcolatori per determinare l'importo dovuto.
• Conserva la documentazione: mantieni copia dei pagamenti effettuati per eventuali controlli futuri.
Per ulteriori informazioni e per scaricare i modelli di pagamento, è possibile consultare il sito del Dipartimento delle Finanze.
L’esenzione dal pagamento dell’IMU non è così ampia come molti credono, ma ci sono categorie ben precise che godono di questo beneficio.
Di seguito un elenco completo e aggiornato al 2025 di chi è esentato dal pagamento dell'IMU, sulla base delle norme vigenti (D.Lgs. 23/2011, D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, D.P.R. 380/2001 e modifiche successive):
1. Abitazione principale (non di lusso) L’IMU NON è dovuta sull’abitazione principale solo se:
• È adibita a dimora principale dal contribuente e dal suo nucleo familiare. Non vale quindi solo la condizione che sia stata acquistata come prima casa ma ci si deve effettivamente abitare;
• Non è classificata come categoria catastale di lusso: quindi no IMU se l’immobile è A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7.
Sono invece escluse dall’esenzione (cioè pagano l’IMU) le abitazioni principali classificate come:
A/1 (abitazioni signorili),
A/8 (ville),
A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico o storico), anche se adibite a dimora principale.
A/10 (uffici)
2. Pertinenze dell’abitazione principale
Sono esenti una per ciascuna categoria tra:
C/2 (cantine, soffitte),
C/6 (box, posti auto),
C/7 (tettoie), purché pertinenziali e accatastate unitamente all'abitazione principale.
3. Immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa
Esenzione per:
• Alloggi assegnati a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale,
• Studenti universitari assegnatari di alloggi delle stesse cooperative, anche se non residenti nel Comune.
4. Immobili degli enti del terzo settore e religiosi
Esenti se non di natura commerciale, ad esempio:
• Immobili destinati a luoghi di culto (art. 7, comma 1, lett. d del D.Lgs. 504/1992),
• Associazioni non profit, organizzazioni religiose, ONLUS, ETS che svolgono attività esclusivamente istituzionali, senza lucro.
5. Immobili posseduti da forze armate, polizia, vigili del fuoco
Esenti anche se non adibiti a dimora principale, a patto che:
• Il proprietario sia personale in servizio permanente,
• Non locati e non concessi in comodato.
6. Immobili in comodato gratuito a parenti in linea retta (entro il primo grado)
Non esenti del tutto, ma soggetti a riduzione del 50% della base imponibile, solo se:
• L’immobile è dato in comodato gratuito a un figlio o genitore,
• Il comodante possiede solo un altro immobile abitativo in Italia, oltre alla propria abitazione principale,
• Entrambi (comodante e comodatario) risiedono e dimorano nello stesso Comune.
7. Immobili non utilizzabili o inagibili (accertati)
Esenti parzialmente: in genere si applica una riduzione del 50% dell’IMU, ma solo se l’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale.
8. Terreni agricoli
Esenti:
• Se situati in Comuni montani o parzialmente montani (secondo l’elenco ISTAT aggiornato),
• Se posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP (imprenditori agricoli professionali).
• Se l’immobile è affittato, anche a parenti, l’esenzione decade.
• Seconda casa o casa tenuta vuota paga sempre l’IMU.
• La prima casa di lusso (A/1, A/8, A/9) è esente solo da TASI, ma l’IMU si paga con aliquota ridotta e detrazione di 200 €.
• Abitazioni principali:
Esenti dall'IMU se non di lusso (categorie diverse da A/1, A/8, A/9, A/10).
• Detrazione per abitazione principale di lusso: €200, da ripartire tra i proprietari residenti.
• Pertinenze: Esente una pertinenza per ciascuna categoria ma valida solo per una ciascuna per C/2, C/6, C/7.
• Immobili locati a canone concordato: Riduzione del 25% dell'IMU, previa presentazione di apposita documentazione.
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