Guida completa alle differenze sostanziali, ai limiti e ai vincoli tra i tre diritti reali di godimento
Tra le domande più frequenti che riceviamo dai nostri Lettori e Clienti, una spicca con insistenza: «Qual è la differenza tra diritto d’uso, diritto di abitazione e usufrutto?»
Si tratta di tre istituti giuridici che, pur appartenendo tutti alla famiglia dei diritti reali di godimento, presentano differenze sostanziali che possono avere un impatto decisivo sulle scelte patrimoniali di ogni famiglia.
In un precedente articolo, pubblicato sulle nostre pagine, avevamo già affrontato la differenza tra diritto di abitazione e usufrutto. Ma le tante richieste di approfondimento ci hanno convinto che fosse necessario allargare il campo, includendo anche il diritto d’uso, spesso trascurato ma di grande importanza pratica.
In questa guida analizzeremo insieme, con linguaggio chiaro e accessibile, tutti e tre gli istituti: cosa sono, come si costituiscono, cosa permettono di fare e soprattutto, cosa vietano.
L’usufrutto è il più ampio tra i diritti reali di godimento su cosa altrui. L’usufruttuario ha il diritto di godere del bene e di trarne tutte le utilità, compresi i frutti naturali e civili, purché ne rispetti la destinazione economica originaria (art. 981 c.c.). Può essere costituito a favore sia di persone fisiche sia di persone giuridiche (con il limite di 30 anni per queste ultime, ex art. 979 c.c.).
Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. È dunque un diritto dalla portata più limitata rispetto all’usufrutto: il godimento e la percezione dei frutti sono circoscritti alle necessità familiari. Inoltre, l’usuario può percepire solo i frutti naturali, non quelli civili (come i canoni di locazione).
Il diritto di abitazione conferisce al suo titolare (detto habitator) la facoltà di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della propria famiglia. È il più limitato dei tre: non comprende la percezione di alcun frutto, non consente la locazione, non può essere ceduto e può riguardare esclusivamente immobili ad uso abitativo. Può essere attribuito solo a persone fisiche.
La seguente tabella riassume le principali differenze tra i tre istituti:
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CARATTERISTICA |
USUFRUTTO |
USO |
ABITAZIONE |
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Norma di riferimento |
Artt. 978–1020 c.c. |
Art. 1021 c.c. |
Art. 1022 c.c. |
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Oggetto |
Qualsiasi bene mobile o immobile |
Qualsiasi bene (esclusi consumabili) |
Solo immobili abitativi |
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Titolarità |
Persone fisiche e giuridiche |
Solo persone fisiche |
Solo persone fisiche |
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Godimento del bene |
Pieno (rispetto destinazione economica) |
Limitato ai bisogni familiari |
Solo abitazione per bisogni familiari |
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Frutti percepibili |
Tutti (naturali e civili) |
Solo naturali, nei limiti dei bisogni |
Nessuno |
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Cedibilità del diritto |
Sì (art. 980 c.c.), salvo divieto nel titolo |
NO (art. 1024 c.c.) |
NO (art. 1024 c.c.) |
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Locazione a terzi |
Sì (art. 999 c.c.) |
NO |
NO |
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Ipotecabilità |
Sì (art. 2810 c.c.) |
NO |
NO |
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Pignorabilità |
Sì |
NO |
NO |
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Durata massima |
Vita del titolare (PF) o 30 anni (PG) |
Vita del titolare |
Vita del titolare |
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Spese ordinarie |
A carico dell’usufruttuario (art. 1004 c.c.) |
In proporzione al godimento (art. 1025 c.c.) |
In proporzione al godimento (art. 1025 c.c.) |
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Obblighi fiscali (IMU/TARI) |
A carico dell’usufruttuario |
A carico del titolare del diritto |
A carico dell’habitator |
L’art. 1024 c.c. rappresenta la norma-chiave che separa nettamente l’usufrutto dai diritti di uso e abitazione. Esso stabilisce in modo categorico che i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
Questo divieto ha conseguenze molto concrete. Se un genitore anziano cede la nuda proprietà della propria casa ai figli riservandosi l’usufrutto, potrà legittimamente dare in locazione l’immobile e percepire i canoni. Se invece si riserva il diritto di abitazione o il diritto d’uso, non potrà farlo: il bene dovrà essere utilizzato esclusivamente per le esigenze abitative proprie e della famiglia.
Il divieto si estende anche alla concessione in comodato a terzi e, secondo l’opinione consolidata, all’impossibilità di costituire ipoteca sui diritti di uso e abitazione. Questo li rende anche impignorabili da parte dei creditori del titolare, il che, come vedremo, li rende talvolta interessanti in ottica di protezione patrimoniale.
L’art. 540 c.c. riconosce al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d’uso sui mobili che la corredano, purché di proprietà del defunto o comuni. Questo diritto sorge per legge, automaticamente, e non è computato nella quota ereditaria. Maria, vedova di Giuseppe, continuerà ad abitare la casa coniugale indipendentemente dalla volontà degli altri eredi. Non potrà però locarla: se volesse trasferirsi dalla figlia e affittare la casa, non ne avrebbe la facoltà.
Paolo, 72 anni, vuole donare l’appartamento al figlio ma intende trasferirsi in una RSA, mettendo a reddito l’immobile con i canoni di locazione. In questo caso la scelta corretta è la riserva di usufrutto: solo l’usufruttuario può legittimamente locare il bene e percepirne i frutti civili. Una riserva di diritto di abitazione sarebbe del tutto inadeguata allo scopo.
Francesca, imprenditrice, vuole mettere al riparo la propria abitazione da eventuali aggressioni creditorie. L’usufrutto non la aiuterebbe: essendo cedibile e pignorabile, i creditori potrebbero aggredirlo. Il diritto di abitazione, invece, per la sua natura strettamente personale, è impignorabile e incedibile. Attenzione, però: occorre prestare massima cautela all’azione revocatoria (art. 2901 c.c.), che potrebbe colpire l’atto dispositivo della piena proprietà se compiuto in pregiudizio dei creditori.
Antonio riceve in eredità il diritto d’uso su un fondo agricolo di famiglia. Potrà coltivarlo e raccoglierne i frutti nella misura necessaria al sostentamento della propria famiglia. Non potrà, però, vendere i raccolti eccedenti o concedere il fondo in affitto a terzi. Se avesse bisogno di sfruttare commercialmente il fondo, avrebbe necessità dell’usufrutto, non del semplice diritto d’uso.
Tutti e tre i diritti possono essere costituiti attraverso le medesime modalità:
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MODALITÀ |
NOTE |
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Per contratto (atto notarile) |
A titolo oneroso o gratuito. Soggetto a verifica urbanistica e conformità catastale. |
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Per testamento |
Sia pubblico che olografo. Efficacia dal momento dell’apertura della successione. |
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Per usucapione |
Possesso continuato e incontestato per 20 anni (artt. 1158 ss. c.c.). |
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Per legge |
Es.: art. 540 c.c. (coniuge superstite); art. 324 c.c. (usufrutto legale dei genitori). |
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Per sentenza del giudice |
Es.: assegnazione della casa coniugale in caso di separazione/divorzio. |
La valorizzazione fiscale di tutti e tre i diritti ai fini delle imposte di registro, successione e donazione si calcola con gli stessi coefficienti previsti dalla tabella allegata al D.P.R. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro), aggiornata periodicamente con decreto del MEF. Per il 2026, il tasso di riferimento resta al 2,50% (D.M. 22 dicembre 2025, in G.U. n. 302 del 30/12/2025), in applicazione del “floor” introdotto dall’art. 46, comma 5-ter, del T.U.R. (novellato dal D.Lgs. 139/2024).
In tema di IMU e TARI, il soggetto passivo è sempre il titolare del diritto reale di godimento (usufruttuario, usuario o habitator), e non il nudo proprietario. Questo vale per tutti e tre gli istituti.
Attenzione: per gli aspetti fiscali specifici della propria situazione è sempre opportuno consultare un professionista (commercialista o notaio) in grado di valutare il caso concreto.
I tre diritti si estinguono per le medesime cause, previste dall’art. 1014 c.c. (per l’usufrutto, applicabile anche a uso e abitazione tramite il rinvio dell’art. 1026 c.c.):
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CAUSA |
DESCRIZIONE |
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Morte del titolare |
Il diritto è sempre vitalizio; non si trasmette agli eredi. |
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Scadenza del termine |
Se fissato un termine, il diritto cessa alla scadenza. |
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Consolidazione |
Quando il titolare del diritto acquista anche la nuda proprietà. |
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Prescrizione per non uso |
Estinzione dopo 20 anni di mancato esercizio. |
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Rinuncia |
Atto unilaterale del titolare. |
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Perimento totale del bene |
Se il bene viene integralmente distrutto. |
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Abuso del diritto |
Su domanda del nudo proprietario (art. 1015 c.c.). |
È la domanda che ci rivolgono più spesso: «Mio padre era usufruttuario ed è venuto a mancare. Cosa devo fare per avere la piena proprietà?». La risposta è meno complicata di quanto si pensi, ma richiede attenzione.
Il consolidamento avviene automaticamente. Alla morte del titolare del diritto reale, la nuda proprietà si espande in piena proprietà per effetto di legge (art. 979 c.c.). Non serve alcun atto notarile, non serve accettare l’eredità, non c’è alcun trasferimento. Il diritto di usufrutto (o di uso, o di abitazione) semplicemente si estingue e la proprietà torna piena.
Importante novità dal 2025: grazie al D.Lgs. 139/2024, per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2025 la voltura catastale avviene in automatico. Il Comune comunica il decesso all’Agenzia delle Entrate, che aggiorna d’ufficio le intestazioni catastali senza costi per il nudo proprietario. L’eccezione riguarda solo i casi con clausola di accrescimento tra più usufruttuari.
Per i decessi avvenuti prima del 2025, o in caso di accrescimento, il nudo proprietario deve presentare entro 30 giorni una domanda di voltura catastale per «riunione di usufrutto», allegando il certificato di morte o autocertificazione. Il costo è contenuto: € 55 di tributo speciale catastale più € 16 di bollo.
È inoltre fortemente consigliato aggiornare anche i Registri Immobiliari (ex Conservatoria), richiedendo l’annotazione della cessazione del diritto reale. Questo passaggio garantisce la continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.) e rende il titolo «pulito» per future compravendite.
Gli eredi del defunto devono liberare l’immobile e restituire le chiavi. I debiti personali dell’usufruttuario non si trasferiscono al nudo proprietario: il consolidamento riguarda solo il diritto reale.
Se c’era un contratto di locazione stipulato dall’usufruttuario, il nudo proprietario vi subentra automaticamente, ma il contratto non può durare più di 5 anni dalla morte dell’usufruttuario e deve risultare da atto pubblico o scrittura privata registrata (art. 999, comma 2, c.c.).
Attenzione all’accrescimento: se l’usufrutto era a favore di entrambi i coniugi con clausola di accrescimento, alla morte del primo la quota non torna al nudo proprietario ma si accresce a favore del coniuge superstite. L’usufrutto si estingue solo alla morte dell’ultimo beneficiario.
Scegliere tra usufrutto, diritto d’uso e diritto di abitazione non è mai una questione banale. Ogni istituto risponde a esigenze diverse: l’usufrutto è il più flessibile e il più “potente”, ma è anche il più esposto ad aggressioni creditorie; il diritto di abitazione offre la massima protezione personale ma al prezzo di forti limitazioni; il diritto d’uso si colloca a metà strada, con una flessibilità intermedia.
La scelta deve essere guidata dall’analisi della situazione concreta, con il supporto di professionisti qualificati. Il consiglio è sempre lo stesso: prima di firmare qualsiasi atto, informatevi, confrontate le opzioni e non abbiate fretta. Il vostro patrimonio immobiliare merita tutta l’attenzione che richiede.
I Consulenti EffettoCasa sono sempre disponibili per informazioni e appuntamenti:
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