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La SCIA per Agibilità

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L’argomento riguardante il Certificato di Agibilità degli Edifici, pubblicato nella scorsa news, ha suscitato un grande interesse da parte dei nostri Clienti e Lettori.

Abbiamo lì accennato alla necessità di provvedere alla redazione della SCIA per Agibilità, qualora l’immobile sia sprovvisto del Certificato o questo non sia reperibile e non abbia comunque i requisiti previsti all’art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per averne l’esenzione.

Vediamo allora quali sono le caratteristiche di questa procedura, quando, come e chi deve presentarla.

A titolo di memo, ricordiamo che l’Agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.

In attuazione delle deleghe conferite al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la L. 7 agosto 2015 n. 124, ha previsto l’adozione di uno o più decreti legislativi atti ad individuare i procedimenti di tipo comunicativo, segnalativo, nonché autorizzativo, con provvedimento espresso.

Il decreto legislativo emanato il 20 novembre 2016 n. 222 (c.d. Decreto SCIA 2) ha, tra l’altro, introdotto la Segnalazione Certificata di Agibilità, in luogo del Certificato di Agibilità e dell’Attestazione di Agibilità (art. 24 D.P.R. 380/2001).

Ai fini dell'Agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori relativi all’intervento sostenuto, il soggetto titolare del permesso di costruire o quello che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ovvero i loro successori o aventi causa, deve presentare allo sportello unico per l'edilizia, la segnalazione certificata per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.

La mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, nei casi sopra indicati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77 a € 464, così come graduata dalla Determinazione Dirigenziale n. 1321/2003, di seguito richiamata:

- 77 € dal 16° giorno al 30° giorno dall’ultimazione dei lavori;

- 232 € dal 31° giorno al 60° giorno dall’ultimazione dei lavori;

- 464 € oltre il 61° giorno dall’ultimazione dei lavori. 

La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata esclusivamente su Modulistica unificata disponibile anche presso i siti dei Comuni Italiani.

I dati da inserire per la compilazione della segnalazione certificata di Agibilità sono i seguenti:

1. dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.)

2. dati identificativi dell’immobile (Comune, dati catastali, coordinate, ecc.)

3. destinazione d’uso dell’immobile

4. titolo che ha legittimato l’intervento

5. dati sulla presentazione della comunicazione di fine lavori (in alternativa la stessa segnalazione certificata di Agibilità può valere come comunicazione di fine lavori

6. indicazione della SCIA/SCIA unica per:

• Agibilità relativa all’immobile oggetto dell’intervento edilizio

• Agibilità parziale relativa a singoli edifici o a singole porzioni della costruzione (art. 24, comma 4, lett. a) D.P.R. 380/2001)

• Agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari (art. 24, comma 4, lett. b) del D.P.R. 380/2001).

Inoltre, occorre allegare:

• attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato

• comunicazioni o segnalazioni sui “Soggetti Coinvolti” e “Quadro Riepilogativo della documentazione allegata” Infine, è necessario firmare l’informativa sulla privacy.

Segnalazione certificata di Agibilità, attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato

Il direttore dei lavori o il professionista abilitato appositamente nominato, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità (ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale) esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo nell’immobile, consapevole di essere passibile di sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’ art. 19 della L. 241/90, deve asseverare:

a) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, relativamente all’intervento oggetto del titolo edilizio/comunicazione, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato

b) una delle seguenti Agibilità:

• l’Agibilità relativa all’immobile oggetto dell’intervento edilizio

• l’Agibilità parziale relativa a singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni

• l’Agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari (U.I.) di cui alla SEZIONE A purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di Agibilità parziale

Pertanto, il tecnico attesta:

a) sicurezza degli impianti:

• elettrico

• radiotelevisivo ed elettronico

• riscaldamento e/o climatizzazione

• idrico sanitario

• trasporto e utilizzazione gas

• ascensore e montacarichi

• impianto protezione antincendio

• impianto protezione scariche atmosferiche

• impianto linee vita

b) sicurezza statica e sismica, con indicazione che l’intervento realizzato:

• non abbia interessato le strutture dell’edificio, oppure

• ha interessato le strutture dell’edificio e pertanto:

• allega certificato di collaudo statico (previsto dalle NTC 2008 (dm 14 gennaio 2008) e dall’art. 67 del d.P.R. n. 380/2001); oppure  allega la dichiarazione di regolare esecuzione per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica (prevista dall’art. 67, c. 8-bis del D.P.R. 380/2001); oppure dichiara che non si è proceduto al collaudo statico trattandosi di interventi strutturali minori non soggetti ad obbligo di collaudo (punto 8.4.3 dm 14 gennaio 2008)

c) prestazione energetica degli edifici (d.lgs. n. 192/2005), con la dichiarazione che l’intervento:

• non è soggetto all’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica, oppure

• è oggetto all’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica e pertanto allega attestato di qualificazione energetica (AQE) dell’edificio o dell’unità immobiliare d) superamento delle barriere architettoniche, dichiarando che l’intervento:

• non è soggetto alle prescrizioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche di cui al D.P.R. 380/2001 e al dm 236/1989, n. 236 o della corrispondente normativa regionale, oppure

• interessa un edificio privato ed è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del D.P.R. 380/2001 e del dm 236/1989 e pertanto le opere realizzate sono conformi alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche ai sensi art.11 del d.m. n. 236/1989 e a quanto previsto nel titolo edilizio, oppure

• interessa un edificio privato aperto al pubblico ed è soggetto alle prescrizioni degli articoli 82 e seguenti del D.P.R. 380/2001 e del dm 236/1989 e pertanto le opere realizzate sono conformi alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 82, comma 4, del D.P.R. 380/2001

e) documentazione catastale (l’intervento comporta o non comporta variazione dell’iscrizione catastale e indicazione degli estremi dell’eventuale variazione catastale)

f) toponomastica (l’intervento comporta o non comporta variazione di numerazione civica)

g) prevenzione incendi

h) impianto di ascensori e montacarichi

i) rispetto della privacy

E’ evidente come la procedura indicata sia piuttosto complessa ed implichi l’assunzione di diverse competenze E' quindi necessario che a coordinarle sia un tecnico abilitato e capace.

Consulenti EffettoCasa Romasono sempre a disposizione dei Clienti per ogni maggiore chiarimento, contattandoci per un appuntamento di persona attraverso il sito www.effettocasaroma.itsu WhatsApp al numero 366.22.78.458 o tramite le nostre pagine social cercando EffettoCasa_Roma su FacebookInstagram e YouTube.

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